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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 16/09/2005
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Fiom-CGIL / CASMATIC SpA
IMPEGNO AL MANTENIMENTO DI UN IMPORTANTE SITO PRODUTTIVO MESSO IN FORSE E DALLA PAVENTATA CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA; RIVENDICAZIONE, DA PARTE DEL SINDACATO, DI UNA COMPLETA INFORMAZIONE SULL’OPERAZIONE IN CORSO E DEL RISPETTO DEGLI OB


La Finmeccanica S.p.A. proprietaria dell’intero pacchetto azionario della Breda Menarinibus (BMB), azienda bolognese che si occupa della progettazione, produzione e vendita di autobus e veicoli per il trasporto pubblico, in un accordo con il sindacato del 2002 assumeva l’impegno di «ricerca di alleanze industriali e/o di progetti di cessione in grado di assicurare il consolidamento e lo sviluppo sui mercati della società controllata». Il 23 novembre 2004 a Roma, in un incontro con le Organizzazioni Sindacali territoriali e nazionali, Finmeccanica annunciava trattative in corso per la vendita della BMB, e le Organizzazioni Sindacali chiedevano il rispetto della continuità dell’attività produttiva, nonché l’intervento delle Istituzioni per vincolare l’area ove aveva sede in Bologna la BMB ad un uso non commerciale, onde evitare possibili speculazioni. All’inizio del 2005 avevano luogo alcuni incontri, anche con gli Assessorati alle attività produttive di Comune, Provincia e Regione, nei quali il Responsabile Risorse Umane di Finmeccanica si dichiarava disponibile ad incontrare i sindacati e a chiarire le motivazioni e le condizioni di vendita. Con un comunicazione del 4 marzo 2005 Finmeccanica ribadiva «l’impegno a vincolare per un periodo di tempo concordato l’acquirente al rispetto dell’attuale localizzazione dell’insediamento produttivo». Il 17 maggio 2005 le Organizzazioni Sindacali, in un incontro al Ministero delle Attività Produttive, chiedevano a Finmeccanica di riaprire il confronto sul processo di cessione, nonché di fornire il presunto contratto di vendita siglato con il promittente l’acquisto e la consegna del Piano Industriale propedeutico alla cessione stessa. A seguito di tale incontro, Finmeccanica trasmetteva, peraltro solo parzialmente, il contratto di compravendita stilato il 2 marzo 2005 relativo alla cessione della BMB: nell’unico paragrafo trasmesso e relativo agli obblighi dell’Acquirente, si legge al punto 9.4.1 ii) che: «l’Acquirente si impegna a far sì che la società per un periodo di trenta mesi a partire dalla data di esecuzione non trasferisca per alcun motivo la sede produttiva oltre un raggio di 20 chilometri rispetto all’attuale sede di Via San Donato 190, Bologna», e ciò veniva ritenuto in contrasto con il ribadito impegno di Finmeccanica a vincolare l’acquirente sull’attuale localizzazione dell’impianto produttivo della BMB.
FIOM-CGIL e FIM-CISL proponevano ricorso lamentando la violazione: a) dell'art. 6 del CCNL Federmeccanica applicato, che prevede un obbligo per i datori di lavoro con oltre duecento dipendenti, di informare i sindacati provinciali di categoria sugli eventi imprenditoriali di rilevanza collettiva e occupazionale; b) della prassi di confronto e di informativa applicata da Finmeccanica in occasione di cessione di società controllate; c) dell’impegno assunto formalmente già il 28 febbraio 2005 in merito al mantenimento – vincolante per il futuro acquirente - dell’attuale localizzazione degli impianti produttivi della BMB siti in Bologna; d) degli obblighi di correttezza e buona fede, quali criteri di esecuzione del contratto siglato dalle parti, per non aver informato in maniera precisa e sistematica le OO.SS. ed essersi sottratta ad un confronto approfondito e serio, sottacendo le modalità di cessione della BMB, escludendo deliberatamente i sindacati da un confronto serio ed approfondito e non fornendo loro informazioni chiare, corrette e veritiere; e) del diritto delle OO.SS. ricorrenti di svolgere, con piena conoscenza e consapevolezza, il ruolo di interlocutore sindacale contrattualmente previsto, nel complessivo processo di cessione e riorganizzazione che tuttora interessa la BMB; chiedevano quindi che venisse ordinato alla società, ai fini della cessazione della condotta e della rimozione degli effetti, la riapertura di un confronto informato ed approfondito con la RSU della BMB e le OO.SS. ricorrenti sul complessivo stato della cessione della BMB e sul relativo piano industriale prospettato dall’acquirente, annullando il contratto preliminare e l’eventuale contratto definitivo stipulati per la cessione delle azioni di controllo della BMB S.p.a.
In udienza la società convenuta produceva un documento contenente l’impegno del potenziale acquirente a non dislocare altrove il sito produttivo.
Il Giudice respingeva il ricorso affermando, a proposito della lamentata violazione dell’art. 6 del CCNL: «tale disposizione ha riguardo ai processi di trasformazione produttiva, tecnologica e dell’organizzazione del lavoro, mentre nel caso in esame le trattative in essere sono dirette alla cessione della partecipazione azionaria della resistente. Il subingresso, presumibilmente prossimo, di un nuovo azionista di riferimento fa ritenere che Finmeccanica non sia più, ad oggi, soggetto interessato all’avvio e alla gestione di processi di riconversione industriale. In ogni caso non è attestato alcun mutamento del processo produttivo, tale non potendo essere considerato lo svolgimento di trattative per la cessione di azioni. Del resto ciò che di fatto sembra maggiormente premere ai sindacati ricorrenti, e cioè il mantenimento dell’attuale ubicazione dell’azienda, è stato oggetto di formali assicurazioni provenienti dal probabile acquirente».  Attualmente è pendente il giudizio di opposizione.